Art. 11

In vigore dal 21 dic 1988
1. Previa consultazione del comitato di cui all', la Commissione impartisce all'organizzazione, che è prevista all'allegato II e che raggruppa gli organismi riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti. 2. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue: a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all', paragrafo 3; b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali ai sensi dell', paragrafo 1; c) i metodi di prova; d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove; e) le procedure di controllo e di conformità, che devono essere conformi agli ; f) il periodo di validità del benestare tecnico europeo. 3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui all', dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e) nazionale(i) ufficiale(i). CAPITOLO IV Documenti interpretativi
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