Art. 15

In vigore dal 21 dic 1988
I. Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione del marchio CE. 2. Se si constata che il marchio CE è stato apposto su un prodotto che non soddisfa o non soddisfa più la presente direttiva, lo Stato membro in cui è stata attestata la conformità provvede affinché sia eventualmente vietata l'utilizzazione del marchio CE e si provveda al ritiro dei prodotti invenduti o all'obliterazione dei marchi, sino a quando il prodotto in questione non sia divenuto nuovamente conforme. Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutti i dettagli qualitativi e quantitativi necessari all'identificazione del prodotto non conforme. 3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare l'apposizione su prodotti o sui relativi imballaggi di marchi suscettibili di essere confusi col marchio CE. CAPITOLO VI Procedure speciali
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