Art. 10
In vigore dal 21 dic 1988
1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei.
2. Gli organismi competenti per il benestare tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in grado:
- di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche;
- di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e
- di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.
3. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare benestare tecnici europei ed ogni eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Storico versioni
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