Art. 14

1. Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano,

In vigore dal 21 dic 1988
a) nel caso dell', paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero, b) nel caso dell', paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso. Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato III. 2. La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. II modello del marchio CE di conformità e le modalità d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformità figurano nell'allegato III.
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1. Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano, (Art. 14 Direttiva (UE) 1989/106) — Testo vigente | Portale Normativo