Art. 16

In vigore dal 21 dic 1988
1. Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all', lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro. 2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l'organismo in tal modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione. 3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza. 4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in cui l'organismo è riconosciuto. Quest'ultimo, entro un termine appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare o subordinare a particolari condizioni l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l'altro Stato membro e la Commissione.
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Art. 16 Direttiva (UE) 1989/106 — Testo vigente | Portale Normativo