Art. 17

In vigore dal 21 dic 1988
In applicazione della procedura di cui all', gli Stati membri di destinazione attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato membro produttore lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti. CAPITOLO VII Organismi riconosciuti
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Art. 17 Direttiva (UE) 1989/106 — Testo vigente | Portale Normativo