Art. 17
In vigore dal 21 dic 1988
In applicazione della procedura di cui all', gli Stati membri di destinazione attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato membro produttore lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti.
CAPITOLO VII
Organismi riconosciuti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:106:oj#art-17