Art. 21
In vigore dal 21 dic 1988
1. Se uno Stato membro constata che un prodotto dichiarato conforme alla presente direttiva non risponde ai requisiti di cui agli , esso prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura presa, precisando i motivi della propria decisione ed in particolare se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto degli , qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui all';
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui all':
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui all'.
2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.
3. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme o delle specificazioni tecniche, la Commissione, previa consuItazione delle parti interessate, adisce il comitato di cui all' ed il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE nel caso di una lacuna in una norma armonizzata, entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all', paragrafo 2.
4. Lo Stato membro interessato prende le misure appropriate contro chiunque abbia fatto la dichiarazione di conformità e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa si` che gli Stati membri siano tenuti informati sugli sviluppi e sull'esito della suddetta procedura.
CAPITOLO X
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:106:oj#art-21