Art. 18
In vigore dal 21 dic 1988
1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli organismi di certificazione, degli organismi d'ispezione e dei laboratori di collaudo da esso designati per i compiti da svolgere ai fini dei benestare tecnici, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione ed i laboratori di collaudo devono rispondere ai criteri di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri specificano i prodotti che rientrano nella competenza degli organismi e laboratori di cui al paragrafo 1 e la natura dei compiti loro affidati.
CAPITOLO VIII
Comitato permanente per la costruzione
Storico versioni
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