Art. 23
In vigore dal 21 dic 1988
Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all', riesamina il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e formula eventualmente le proposte di modifica appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:106:oj#art-23