Art. 7

1. All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE è inserita la lettera seguente:

In vigore dal 16 set 1986
« f) della legislazione di questo paese in materia di impiego di sostanze, in particolare quella relativa al loro divieto o alla loro autorizzazione, alla loro distribuzione, alla loro immissione sul mercato e alle loro norme di somministrazione e di controllo. ». 2. L'ammissione o il mantenimento nell'elenco di cui all' della direttiva 72/462/CEE è subordinato alla presentazione, da parte del paese terzo interessato, di un piano che precisi le garanzie che detto paese terzo offre in materia di controllo dei residui. Queste garanzie devono avere un effetto almeno equivalente a quello risultante dalle garanzie previste dalla presente direttiva. La Commissione approva i piani in questione secondo la procedura prevista all'. Con la stessa procedura possono essere ammesse garanzie almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva. Le decisioni in materia dovranno essere adottate: i) entro il 31 dicembre 1987 per quanto concerne le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, I e II; ii) entro il 31 dicembre 1988 per quanto concerne le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, III e categoria B, I e II. 3. Se entro dette date nei confronti di un determinato paese terzo non sono state adottate decisioni ai sensi del paragrafo 2, l'iscrizione di detto paese nell'elenco di cui all' della direttiva 72/462/CEE è sospesa conformemente alla procedura prevista all'. 4. L'osservanza dell'esecuzione dei piani da parte delle autorità competenti dei paesi terzi deve essere controllata in occasione dei controlli di cui all' della direttiva 72/462/CEE.
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