Art. 12
In vigore dal 16 set 1986
Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione e gli altri Stati membri sull'esecuzione dei piani approvati conformemente all'. Sulla base di tali informazioni, si potrà ricorrere all', paragrafo 5.
La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente e comunque ogni volta che lo riterrà necessario, per motivi di sanità pubblica, sull'evoluzione della situazione nelle varie regioni della Comunità. Articolo 13
Gli allegati possono essere modificati o completati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Storico versioni
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