Art. 8
1. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che:
In vigore dal 16 set 1986
a) i campioni ufficiali siano prelevati da animali, loro escrementi e liquidi biologici nonché da tessuti e da carni fresche per essere analizzati in laboratori riconosciuti per la ricerca dei residui in conformità dell'allegato II;
b) i laboratori nazionali di riferimento, designati in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 64/433/CEE, coordinino le norme e i metodi di analisi relativi a ciascun residuo o categoria di residui in questione, nonché l'approntamento di analisi periodiche e comparate di campioni frazionati effettuate da laboratori riconosciuti e il controllo dell'osservanza dei limiti stabiliti.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa, tra i vari laboratori nazionali di riferimento, per ciascuno dei residui o categoria di residui un laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato di coordinare i controlli e stabilisce, ai fini della presente direttiva, le competenze e le condizioni di funzionamento di detti laboratori di riferimento.
3. L'analisi dei campioni di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo metodi applicati dagli Stati membri e notificati alla Commissione nel contesto dei piani di controllo di detti Stati.
In caso di contestazione, tutti gli esiti positivi dovranno essere confermati da un laboratorio ufficialmente riconosciuto a tal fine dalle autorità competenti, mediante metodi di riferimento elaborati in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 64/433/CEE.
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