Art. 14
In vigore dal 16 set 1986
1. Allorché è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronunzia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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