Art. 19

In vigore dal 16 set 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32. (4) GU n. C 251 dell'1. 10. 1981, pag. 7, e GU n. C 132 del 31. 5. 1985, pag. 5. (5) GU n. C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 59, e GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 176. (6) GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 5, e GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46. (1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23. (2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 228. ALLEGATO I CATEGORIE DI RESIDUI A. CATEGORIE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI Categoria I a) Stilbene, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri. b) Sostanze tireostatiche. c) Altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ad eccezione di quelle della categoria II. Categoria II Sostanze autorizzate conformemente all' della direttiva 81/602/CEE ed all' della direttiva 85/649/CEE. Categoria III a) Sostanze inibitrici Antibiotici, sulfamidici ed altre sostanze antimicrobiche analoghe. b) Cloramfenicolo B. CATEGORIE SPECIFICHE Categoria I - Altri farmaci a) Sostanze impiegate contro endo- ed ectoparassiti. b) Tranquillizzanti e beta-bloccanti. c) Altri farmaci veterinari. Categoria II - Altri residui a) Contaminanti presenti negli alimenti del bestiame. b) Contaminanti presenti nell'ambiente. c) Altre sostanze. ALLEGATO II CAPITOLO I CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DEI RESIDUI A. CONDIZIONI E CASUALIZZAZIONE DEL CAMPIONAMENTO a) Gli Stati membri provvedono affinché i campioni ufficiali siano prelevati conformemente allo schema di campionamento appropriato ed ai criteri variabili sottoelencati. b) Criteri variabili Occorre tener conto degli elementi seguenti: i) le norme in vigore sull'impiego delle sostanze comprese nelle categorie di residui summenzionate (in particolare il divieto o l'autorizzazione d'impiego); ii) i fattori suscettibili d'incoraggiare le frodi o gli abusi; iii) la popolazione animale in causa relativamente: - alla consistenza totale della popolazione; - all'omogeneità dei gruppi della popolazione; - all'età degli animali, in particolare per le sostanze della categoria B, I e II; - al sesso degli animali, in particolare per le sostanze della categoria A, I e II; iv) le condizioni ambientali degli allevamenti per quanto riguarda: - le differenze regionali; - il rapporto con attività industriali, in particolare per le sostanze delle categorie B, I e II; - il rapporto con l'agricoltura, in particolare per le sostanze della categoria B, II, a) e b); v) gli indirizzi produttivi dell'azienda, comprendenti: - le unità aziendali intensive; - i sistemi d'ingrasso in particolare per le sostanze della categoria A; - i sistemi di allevamento, in particolare il regime di alimentazione e le misure per la protezione della salute degli animali; vi) i possibili problemi, visti i precedenti conosciuti ed altre indicazioni di problemi esistenti; vii) il grado necessario di protezione del consumatore, secondo la natura e la tossicità della sostanza in causa. B. SCHEMA DI CAMPIONAMENTO Gli Stati membri applicano per ciascuna categoria di sostanze, conformemente al livello sanitario e ai criteri variabili specifici del loro territorio, uno schema di campionamento e di controllo conforme alle disposizioni del capitolo II. CAPITOLO II LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO I. PER I RESIDUI DI CUI ALL'ALLEGATO I, PARTE A, I E II Nel primo anno successivo all'attuazione della presente direttiva gli Stati membri applicano almeno le seguenti frequenze di campionamento: A. Categoria A, I 1. Per quanto riguarda i giovani bovini da ingrasso (meno di due anni) a) Controlli iniziali che vertono su almeno lo 0,15 % di detti bovini, di cui almeno lo 0,10 % degli animali macellati, mentre il resto - cioè almeno lo 0,05 % - deve essere controllato nell'azienda. b) Se durante un periodo di sei mesi un caso positivo su mille campioni (1) è stato ufficialmente confermato durante il campionamento suddetto, gli Stati membri misurano la quantità degli eventuali residui applicando una frequenza superiore di campionamenti che verta su almeno lo 0,25 % degli animali di questa categoria, di cui almeno lo 0,1 % formerà oggetto di controllo nell'azienda. L'intensificazione dei controlli può essere limitata alla categoria di animali e alla sostanza di cui si è rilevato un caso positivo. Essa può inoltre riguardare la regione di produzione in cui è stato confermato un caso positivo. La determinazione delle regioni sarà effettuata in sede di approvazione dei piani di cui all'. c) Se dopo aver applicato la frequenza di campionamento di cui alla lettera a) non viene constatato alcun caso positivo confermato ufficialmente nell'anno succesivo, gli Stati membri possono applicare la frequenza di campionamento che corrisponde alla fase di routine, cioè 300 campionamenti all'anno. Tali campionamenti devono essere effettuati con una frequenza tale da garantire almeno al 95 % che, se non viene rilevato alcun caso positivo, vi saranno residui in meno dell'1 % della popolazione di bovini da ingrasso. Se durante il campionamento suddetto viene ufficialmente confermato un caso positivo, gli Stati membri misurano la percentuale degli eventuali residui applicando la frequenza di campionamento prevista per la fase di avvio di cui alla lettera a). 2. Per le vacche da riforma - Fase di avvio: 700 campioni. - Fase intensiva: 0,25 % delle vacche macellate. - Fase di routine: 300 campioni. 3. Per tutte le specie porcina, ovina, caprina e solipedi - Fase di avvio: 700 campioni. - Fase intensiva: per la specie interessata raddoppiare i controlli effettuati a titolo della routine con un minimo pari allo 0,1 % degli animali macellati. - Fase di routine: 300 campioni. I criteri che regolano il passaggio dall'una all'altra fase dei controlli previsti al punto 1 sono applicabili alle categorie 2 e 3 per analogia. B. Categoria A, II - Fase di avvio: 700 campioni. - Fase intensiva: 0,25 % delle vacche macellate. - Fase di routine: 300 campioni. I criteri generali che regolano il passaggio dall'una all'altra fase dei controlli previsti al punto A, I sopra indicato sono applicabili a questo gruppo per analogia. Per la fase di avvio i campionamenti devono essere effettuati con una frequenza tale da garantire al 99,9 % che se non viene rilevato alcun caso positivo vi saranno residui in meno dell'1 % degli animali. II. PER LA CATEGORIA A, III, LETTERA a) 1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo riguardi lo 0,15 % degli animali macellati. Ai fini di questi controlli, gli Stati membri sono autorizzati a: - modulare il controllo per tener conto dell'autorizzazione di immissione sul mercato e delle condizioni dell'immissione sul mercato; - procedere al controllo di un gruppo (pool) di sostanze; - limitare i controlli alle regioni produttrici delle specie che possono essere interessate da tali sostanze. 2. In caso di controllo positivo presso il mattatoio si applica l'. III. PER LA CATEGORIA A, III, LETTERA b) 1. Gli Stati membri che vietano l'uso - anche terapeutico - di questa sostanza per gli animali destinati al consumo umano prelevano almeno 300 campioni all'anno. 2. Gli Stati membri controllano lo 0,01 % degli animali macellati delle specie interessate, fino ad un massimo di 300 campioni per ogni specie. Se al mattatoio è stato confermato un caso positivo si applica l'. Se nel corso di un periodo di un anno non è stato confermato alcun caso positivo i controlli sono effettuati su almeno 300 campioni all'anno. Tali campionamenti devono essere effettuati con una frequenza tale da garantire almeno al 95 % che, se non viene rilevato alcun caso positivo, vi saranno residui in meno dell'1 % degli animali. 3. Per ogni caso positivo rilevato in uno Stato membro si applica l' con potenziamento dei controlli, che vengono effettuati sullo 0,05 % degli animali macellati della specie in questione nella regione amministrativa dove è stato rilevato il caso positivo. IV. PER LE SOSTANZE CONTEMPLATE NELLA CATEGORIA B Frequenza annua minima di campionamento: 700 campioni. Le modalità dei controlli saranno precisate nell'ambito dei piani che gli Stati membri sottoporranno in applicazione dell'. Si devono applicare i seguenti criteri alla frequenza dei controlli: - i controlli potranno formare oggetto di un'applicazione regionalizzata (regione di un'importanza tale da non falsare il risultato nazionale) e di un'applicazione limitata a talune specie rappresentative della produzione di tali regioni; - i controlli delle sostanze potranno essere effettuati mediante gruppi di sostanze in cui ogni sostanza o gruppo di sostanze dovrà formare oggetto di un controllo minimo con possibilità di controllo a rotazione. (1) Per il Lussemburgo e la Grecia: un caso positivo in sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:469:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Direttiva (UE) 1986/469 — Testo vigente | Portale Normativo