Art. 11
In vigore dal 16 set 1986
1. Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dalla presente direttiva non siano o non siano più effettuati in un altro Stato membro, esso ne informa la competente autorità centrale di tale Stato. Quest'ultima, previa indagine a norma dell', paragrafo 2, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto alla competente autorità centrale del primo Stato membro le decisioni prese e le relative motivazioni.
Qualora il primo Stato membro nutra il timore che tali misure non vengano prese o non siano sufficienti, esso esamina, insieme allo Stato membro in causa, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.
Gli Stati membri informano la Commissione delle controversie e delle soluzioni raggiunte.
Se gli Stati membri interessati non raggiungono un accordo, uno di essi sottopone il caso entro un termine ragionevole alla Commissione, che incarica uno o più esperti a emettere un parere.
In attesa delle conclusioni degli esperti lo Stato membro di destinazione può controllare i prodotti provenienti dallo stabilimento o dagli stabilimenti o dall'allevamento o dagli allevamenti messi in causa nella controversia; in caso di risultato positivo, tale Stato membro può prendere misure simili a quelle previste all', paragrafo 4, della direttiva 64/433/CEE.
Tenuto conto del parere degli esperti, misure appropriate possono essere prese secondo la procedura prevista all'.
Tali misure possono essere riesaminate secondo la stessa procedura, tenuto conto di un nuovo parere reso da esperti, entro un termine di quindici giorni.
2. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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