Art. 18
In vigore dal 16 set 1986
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
a) entro il 1o aprile 1987 agli ;
b) entro il 31 dicembre 1987 agli ;
c) alle altre disposizioni:
i) entro il 31 dicembre 1987 per quanto concerne le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, I e II;
ii) entro il 31 dicembre 1988 per quanto concerne le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, III e categoria B, I e II.
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