Art. 16

In vigore dal 16 set 1986
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1o gennaio 1989, stabilirà in un primo tempo le misure da prendere per la ricerca di residui nei volatili da cortile e nelle carni di volatili da cortile e, in un secondo tempo, quelle relative ai prodotti dell'acquacoltura.
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