Art. 10
In vigore dal 16 set 1986
Fatto salvo l', qualora vi sia un sospetto della presenza di residui l'autorità competente può sottoporre gli animali della specie o le carni fresche in questione ad esami per la ricerca di questi residui nella sua produzione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:469:oj#art-10