Art. 6

Nella ricerca dei residui, gli Stati membri provvedono

In vigore dal 16 set 1986
- a rispettare le frequenze minime previste nell'allegato II per i controlli. Tuttavia: i) il Lussemburgo è autorizzato a controllare rispettivamente lo 0,01 % e lo 0,02 % degli animali invece di una frequenza statistica aleatoria di, rispettivamente, 300 e 700 campioni ufficiali; ii) per quanto riguarda le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, I e II: - la Danimarca è autorizzata, durante la fase d'avvio, ad effettuare controlli su 750 campioni ufficiali; - il Regno Unito è autorizzato, sino all'estensione del divieto totale di utilizzare sostanze anabolizzanti alla produzione destinata al mercato nazionale, a controllare soltanto lo 0,15 % degli animali macellati nei mattatoi riconosciuti e controllati conformemente all', paragrafo 1, e all' della direttiva 64/433/CEE, mentre il resto della popolazione bovina sarà sottoposto ogni anno a campionamento ufficiale con una frequenza tale da garantire al 99,9 % che se non viene rilevato alcun caso positivo, vi saranno residui in meno dell'1 % della popolazione di bovini da ingrasso; - ad effettuare controlli secondo le modalità da precisare nel piano che sarà approvato, modificato o completato conformemente all'.
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Nella ricerca dei residui, gli Stati membri provvedono (Art. 6 Direttiva (UE) 1986/469) — Testo vigente | Portale Normativo