Art. 1

In vigore dal 16 set 1986
Gli Stati membri provvedono affinché la ricerca dei residui negli animali, nei loro escrementi e liquidi biologici nonché nei tessuti e nelle carni fresche venga eseguita conformemente alle prescrizioni della presente direttiva o alle disposizioni che saranno aggiunte successivamente, in particolare di quelle che saranno prese in conformità dell'.
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