Art. 2

In vigore dal 16 set 1986
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 64/433/CEE nonché, se del caso, quelle di cui all' della direttiva 85/649/CEE (3). Inoltre si intendono per: a) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura, della quantità e del metodo di prelievo e dall'individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo dovrà essere effettuato senza preavviso; b) laboratorio riconosciuto: laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro per l'analisi di un campione ufficiale ai fini della ricerca di residui; c) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.
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