Art. 4

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione:

In vigore dal 16 set 1986
- entro il 31 maggio 1987 un piano che indichi le misure nazionali da attuare per realizzare l'obiettivo previsto dalla presente direttiva in materia di sostanze di cui all'allegato I, categoria A, I e II; - entro il 31 maggio 1988 un piano che indichi le misure relative alla ricerca di residui per le sostanze degli altri gruppi. Ognuno di questi piani dovrà tenere conto della situazione specifica degli Stati membri e in particolare precisare: - la legislazione relativa all'impiego delle sostanze, in particolare quella riguardante il divieto o l'autorizzazione, la distribuzione, l'immissione sul mercato e le norme di somministrazione di tali sostanze, - l'infrastruttura dei servizi (in particolare l'indicazione delle autorità associate all'esecuzione dei piani, nonché della natura e dell'importanza degli organismi coinvolti in tale esecuzione), - l'elenco dei laboratori riconosciuti con indicazione della loro capacità di trattamento dei prelievi, - se esiste divieto totale o parziale di impiegare sostanze di cui all'allegato I, categoria A, in particolare in mancanza di normativa comunitaria, - l'elenco delle sostanze ricercate, i metodi di analisi, nonché le norme relative all'interpretazione dei risultati, - il numero di campioni ufficiali da prelevare in relazione al numero di animali macellati per le specie in questione durante gli anni precedenti, - l'elenco delle sostanze di cui all'allegato I, categoria B, con menzione del numero di campioni ufficiali e con la giustificazione di tale numero, - le precisazioni relative alle norme seguite nella raccolta dei campioni ufficiali, in particolare quelle che permettono le indicazioni previste all', secondo comma, lettera a), - la natura della misure previste dalle autorità competenti per i prodotti in cui è stata constatata la presenza di residui. 2. La Commissione esamina i piani comunicati ai sensi del paragrafo 1 per accertare la loro conformità con la presente direttiva. 3. La Commissione approva i piani di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'. Con la stessa procedura la Commissione può decidere che lo Stato membro interessato deve modificare o completare il piano sottoposto. Queste decisioni saranno adottate entro il 30 settembre 1987 per quanto concerne i piani relativi al controllo delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, I e II e entro il 30 settembre 1988 per quanto concerne i piani relativi al controllo degli altri residui. 4. A richiesta dello Stato membro interessato e per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo Stato membro o in una delle sue regioni, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all', di approvare una modifica o un complemento di un piano approvato precedentemente in conformità del paragrafo 3. 5. La Commissione può decidere secondo la procedura prevista all' che uno Stato membro deve modificare o completare un piano approvato precedentemente in conformità del paragrafo 3, per tener conto dell'evoluzione della situazione in detto Stato o delle constatazioni effettuate nel quadro degli .
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1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione: (Art. 4 Direttiva (UE) 1986/469) — Testo vigente | Portale Normativo