Art. 5
In vigore dal 16 set 1986
1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, a controlli sul posto là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.
Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato sui risultati dei controlli effettuati.
Lo Stato membro interessato adotta le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora lo Stato membro non adotti dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all', paragrafo 5.
2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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