Art. 9
In vigore dal 16 set 1986
1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale, prelevato in conformità dell'allegato II, riveli la presenza di residui di sostanze vietate o di sostanze autorizzate ma in percentuale superiore ai livelli fissati dalla legislazione comunitaria o, in mancanza di questi, ai livelli nazionali consentiti al 16 settembre 1986, i servizi competenti si adoperano per ottenere immediatamente:
a) tutti gli elementi necessari per identificare l'animale e l'allevamento di provenienza, elementi da determinare secondo la procedura prevista all';
b) il risultato degli esami.
Se i risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro dimostrano la necessità di un'indagine o azione in uno o più altri Stati membri o in uno o più paesi terzi, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri in cui un'indagine o un'azione risulti necessaria prendono le misure appropriate. 2. Le autorità competenti provvedono a loro volta a che:
a) sia condotta un'indagine presso l'azienda di provenienza per determinare la causa della presenza dei residui;
b) sia condotta, secondo i casi, un'indagine sull'origine o sulle origini della sostanze in causa nelle fasi di fabbricazione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita.
3. Le autorità competenti provvedono inoltre a che:
a) la mandria o gli animali presso l'azienda di provenienza nonché le mandrie nelle quali, a seguito delle indagini di cui al paragrafo 2, si sospetta la presenza dei residui in questione, siano muniti di un contrassegno ufficiale e sottoposti ad esami adeguati;
b) qualora gli esami rivelino la presenza di sostanze vietate, gli animali non possano essere immessi sul mercato per il consumo umano o animale;
c) qualora le condizioni d'impiego delle sostanze non siano state osservate, e in particolare qualora gli esami rivelino la presenza di residui di sostanze autorizzate in percentuale superiore ai livelli consentiti di cui al paragrafo 1, sia vietata la macellazione degli animali destinati al consumo umano fino al momento in cui si possa garantire che la percentuale dei residui non supera più i livelli ammissibili. Tale periodo non potrà comunque essere inferiore al periodo di attesa prescritto per le sostanze in causa;
d) nel periodo di esame gli animali non vengano ceduti a terzi se non sotto controllo del veterinario ufficiale.
4. In deroga del paragrafo 3, lettera c), gli animali di cui è vietata la macellazione possono essere macellati anteriormente allo scadere del periodo di divieto se l'autorità competente viene informata prima della data prevista per la macellazione e viene avvertita del luogo di macellazione. Gli animali sui quali è stato apposto un contrassegno ufficiale devono essere condotti al luogo di macellazione provvisti di un certificato veterinario ufficiale recante le indicazioni richieste al paragrafo 1, lettera a).
Tutte le carni degli animali la cui macellazione è notificata in conformità del primo comma sono sottoposte ad un campionamento ufficiale per la ricerca del residuo in questione e sequestrate finché non è conosciuto l'esito dell'esame.
Le carni nelle quali viene confermata la presenza di residui devono essere escluse dal consumo umano.
5. Le autorità competenti provvedono inoltre a che lo stabilimento di produzione e gli allevamenti della stessa regione o località che lo riforniscono vengano sottoposti a un ulteriore controllo per la ricerca della sostanza in causa.
6. Sempre che sia necessario per l'efficace applicazione della presente direttiva, uno Stato membro può esigere per il suo territorio che si tenga un registro, in particolare presso l'azienda agricola, presso il macello o sul mercato.
Storico versioni
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