Art. 9

Funzioni e competenze del comitato direttivo

In vigore dal 12 ott 2015
Funzioni e competenze del comitato direttivo 1.   Il comitato direttivo, nell'ambito degli orientamenti del Consiglio di cui all', paragrafo 1: a) approva le relazioni da sottoporre al Consiglio; b) adotta, all'unanimità, il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno; c) approva il quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia, che stabilisce le priorità dell'Agenzia entro i limiti del bilancio generale, tenendo conto che i valori finanziari attribuiti al secondo e terzo anno del quadro di pianificazione sono destinati esclusivamente a fini di pianificazione e non costituiscono massimali giuridicamente vincolanti; d) approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'; e) nomina il direttore esecutivo e il suo vice; f) decide che l'Agenzia possa essere incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'; g) approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione; h) adotta il regolamento interno del comitato direttivo; i) può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia; j) può modificare le norme e i regolamenti applicabili al personale temporaneo e contrattuale e a esperti nazionali distaccati; k) stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 4; l) adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia; m) approva gli accordi ad hoc di cui all', paragrafo 1; n) conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all', paragrafo 1; o) approva i conti e il bilancio annuali; p) fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia; q) approva gli accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro di cui all', con l'esclusione di quelli di natura amministrativa; r) adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia. 2.   Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all', paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione. 3.   Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Tale rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità. 4.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire: a) comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione; b) comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione. La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.
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Funzioni e competenze del comitato direttivo (Art. 9 Decisione (UE) 2015/1835) — Testo vigente | Portale Normativo