Art. 23
Partecipazione di parti terze
In vigore dal 12 ott 2015
Partecipazione di parti terze
1. A un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma dell' o 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze in qualità di membri contributori. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.
2. Per i progetti e programmi ad hoc elaborati a norma dell', gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
3. Per i progetti o programmi ad hoc elaborati a norma dell', gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
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