Art. 25
Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
In vigore dal 12 ott 2015
Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
1. Qualora sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni e gli organi e organismi istituiti dal TUE o dal TFUE, o sulla base dei medesimi.
Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.
2. Le entità di cui al paragrafo 1 possono partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia e al relativo bilancio.
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