Art. 26
Accordi amministrativi e altre questioni
In vigore dal 12 ott 2015
Accordi amministrativi e altre questioni
1. Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:
a)
principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;
b)
modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;
c)
questioni inerenti alla sicurezza.
L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
2. L'Agenzia stabilisce assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR e l'accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.
3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione Unione-NATO.
4. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.
5. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.
6. Se l'Agenzia intende stabilire nuove relazioni di lavoro con organizzazioni, entità o paesi terzi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e conformemente all', paragrafo 4, chiede l'approvazione preventiva del comitato direttivo.
L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.
Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1835:oj#art-26