Art. 24

Relazioni con la Commissione

In vigore dal 12 ott 2015
Relazioni con la Commissione 1.   La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia, in uno spirito di cooperazione e reciproco vantaggio. 2.   L'Agenzia stabilisce relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell'Unione sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle dell'Unione. 3.   L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'Unione a norma degli . 4.   La Commissione può partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia. In tal caso, partecipa alle decisioni di cui all', paragrafi 2 e 3, fatta salva la competenza sovrana degli Stati membri nel corso dello sviluppo delle capacità di difesa.
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