Art. 15

Entrate supplementari

In vigore dal 12 ott 2015
Entrate supplementari 1.   Nell'ambito della sua missione ai sensi dell', l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica: a) a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili; b) degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia. 2.   Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.
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