Art. 17

Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

In vigore dal 12 ott 2015
Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc 1.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente agli . 2.   Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione.
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Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc (Art. 17 Decisione (UE) 2015/1835) — Testo vigente | Portale Normativo