Art. 16
Contributi e rimborsi
In vigore dal 12 ott 2015
Contributi e rimborsi
1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL:
a)
laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (9), o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;
b)
i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
2. Calendario di pagamento dei contributi:
a)
i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato;
b)
quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;
c)
le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;
d)
se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1835:oj#art-16