Art. 18
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 12 ott 2015
Esecuzione del bilancio
1. Il Consiglio adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia di cui alla decisione 2007/643/PESC del Consiglio (10). Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario.
2. Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell'Unione, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Il collegio di revisori esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia.
Storico versioni
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