Art. 18 · Esecuzione del bilancio

Art. 18

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 12 ott 2015
Esecuzione del bilancio 1.   Il Consiglio adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia di cui alla decisione 2007/643/PESC del Consiglio (10). Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario. 2.   Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell'Unione, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale. 3.   Il collegio di revisori esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia.
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