Art. 19

Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc

In vigore dal 12 ott 2015
Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc 1.   Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze. 2.   Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito. 3.   Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc. 4.   Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l'Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato. 5.   Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano: a) le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma; b) ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione; c) la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. 6.   Se l'Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione.
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