Art. 21

Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc

In vigore dal 12 ott 2015
Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc 1.   Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli , e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli , le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro: a) acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici; b) sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'. 2.   I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell' devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire: a) i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1; b) i costi di cui all', paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.
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Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc (Art. 21 Decisione (UE) 2015/1835) — Testo vigente | Portale Normativo