Art. 21
Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc
In vigore dal 12 ott 2015
Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc
1. Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli , e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli , le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:
a)
acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'.
2. I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell' devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:
a)
i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1;
b)
i costi di cui all', paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.
Storico versioni
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