Art. 14

Bilancio rettificativo

In vigore dal 12 ott 2015
Bilancio rettificativo 1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo. 2.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.
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Bilancio rettificativo (Art. 14 Decisione (UE) 2015/1835) — Testo vigente | Portale Normativo