Art. 27

Privilegi e immunità

In vigore dal 12 ott 2015
Privilegi e immunità 1.   I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell'Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale. In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti. 2.   I privilegi e le immunità dell'Agenzia sono quelli indicati nel protocollo n. 7. 3.   In particolare, l', secondo comma, del protocollo n. 7 si applica alle attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto, e non ai casi in cui tale ruolo implica meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.
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