Art. 29
Responsabilità giuridica
In vigore dal 12 ott 2015
Responsabilità giuridica
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.
3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1835:oj#art-29