Art. 28
Clausola di riesame
In vigore dal 12 ott 2015
Clausola di riesame
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.
Storico versioni
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