Art. 31
Protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2015
Protezione dei dati
Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.
Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.
Storico versioni
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