Art. 31

Protezione dei dati

In vigore dal 12 ott 2015
Protezione dei dati Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001. Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.
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Protezione dei dati (Art. 31 Decisione (UE) 2015/1835) — Testo vigente | Portale Normativo