Art. 10

Il direttore esecutivo

In vigore dal 12 ott 2015
Il direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo e il suo vice sono selezionati e nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e conformemente alle decisioni del comitato direttivo. 2.   Gli Stati membri partecipanti sottopongono candidature al capo dell'Agenzia, che ne informa il comitato direttivo. Il processo di preselezione è organizzato sotto la responsabilità del capo dell'Agenzia. Previa approvazione da parte del comitato direttivo, è istituito un gruppo consultivo composto in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra rappresentanti del SEAE, dell'Agenzia e degli Stati membri partecipanti. Sulla base del processo di preselezione, il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una rosa di almeno due candidati indicando quello da esso raccomandato. 3.   Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. 4.   Il direttore esecutivo è responsabile: a) dell'attuazione del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia; b) della preparazione dei lavori del comitato direttivo; c) dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo; d) dell'elaborazione del quadro di pianificazione triennale da sottoporre al comitato direttivo; e) di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione; f) dell'elaborazione delle relazioni di cui all', paragrafo 2; g) dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia; h) di provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia; i) di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza; j) di tutte le questioni relative al personale. 5.   Nei limiti del bilancio generale dell'Agenzia e tenendo conto del quadro di pianificazione triennale concordato, il direttore esecutivo è abilitato a stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo esercita lo stesso potere con riguardo agli altri bilanci di cui all', in particolare i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'. 6.   Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo. 7.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
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