Art. 4

Controllo politico e relazioni al Consiglio

In vigore dal 12 ott 2015
Controllo politico e relazioni al Consiglio 1.   L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio, al quale riferisce e dal quale riceve orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al quadro di pianificazione triennale. 2.   L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare: a) ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso; b) fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta l'anno informazioni sul contributo dell'Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all', paragrafo 3, lettera f), punto ii). L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo. 3.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere del CPS o, se del caso, di altri organismi competenti del Consiglio, emana orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al suo quadro di pianificazione triennale. 4.   Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.
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