Art. 11
Personale
In vigore dal 12 ott 2015
Personale
1. Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti temporanei e da agenti contrattuali assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.
2. Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti.
3. Il personale dell'Agenzia è costituito da:
a)
personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta i regolamenti applicabili a tale personale (6). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;
b)
esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato i regolamenti applicabili a tale personale (7). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi gli conferiscano tale potere;
c)
funzionari dell'Unione distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.
4. L'Agenzia può anche ricorrere a:
a)
personale di paesi terzi, organizzazioni ed entità, che provvedono alla retribuzione di tale personale e con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell', paragrafo 1, distaccato o assegnato all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi;
b)
agenti contrattuali ed esperti distaccati al fine di contribuire all'attuazione di uno o più progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia di cui al capo IV. In tali casi, i bilanci relativi a tali progetti o programmi ad hoc possono coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali e le indennità e le spese degli esperti distaccati interessati.
5. Mettendo insieme tutte le posizioni ricoperte, il numero totale di anni di servizio presso l'Agenzia non è superiore a dieci anni.
6. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell'Agenzia.
Storico versioni
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