Art. 1
Creazione
In vigore dal 12 ott 2015
Creazione
1. Un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l'azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività a norma della presente decisione.
2. L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell'Unione, nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.
3. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all'Agenzia all'atto dell'adozione della presente decisione continuano a essere Stati membri partecipanti.
4. Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l'alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all'.
5. La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.
Storico versioni
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