Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   L’accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono altresì comprendere altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’, paragrafo 2. 2.   Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’ un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può, mediante decisione unanime, consentire l’accesso al sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere in merito all’adeguatezza delle misure di protezione dei dati da parte dell’autorità comune di controllo di cui all’.
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