Art. 10
In vigore dal 30 nov 2009
1. Ciascuno Stato membro designa un’amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L’amministrazione di cui al paragrafo 1 è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza della presente decisione.
3. Gli Stati membri si comunicano il nome dell’amministrazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:917:oj#art-10