Art. 10

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Ciascuno Stato membro designa un’amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. 2.   L’amministrazione di cui al paragrafo 1 è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza della presente decisione. 3.   Gli Stati membri si comunicano il nome dell’amministrazione di cui al paragrafo 1.
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Art. 10 Decisione (UE) 2009/917 — Testo vigente | Portale Normativo