Art. 11
In vigore dal 30 nov 2009
1. Europol ha il diritto, nei limiti del suo mandato e ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, di accedere ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a norma degli , e di consultarli.
2. Qualora una consultazione effettuata da Europol riveli la presenza di una corrispondenza tra le informazioni trattate da Europol e una registrazione nel sistema informativo doganale, Europol, tramite i canali definiti dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (5), informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la registrazione.
3. L’uso delle informazioni ottenute tramite una consultazione del sistema informativo doganale è soggetto al consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema. Se detto Stato membro autorizza l’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla decisione 2009/371/GAI. Le informazioni sono trasferite da Europol a paesi terzi o organismi terzi solo con il consenso dello Stato che ha introdotto i dati nel sistema.
4. Europol può chiedere altre informazioni agli Stati membri interessati, conformemente alla decisione 2009/371/GAI.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non spetta a Europol collegare le parti del sistema informativo doganale né trasferire i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Europol o in funzione presso di esso, né scaricare o copiare altrimenti parti del sistema informativo doganale.
Europol limita l’accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a personale di Europol specificamente autorizzato.
Europol consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’ della decisione 2009/371/GAI, di passare in rassegna le attività svolte nell’esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e di consultazione.
6. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/371/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte del personale Europol, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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