Art. 8
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli Stati membri, Europol e Eurojust possono utilizzare i dati ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all’, paragrafo 2. Essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l’utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati conformemente all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/977/GAI e dovrebbe tener conto del principio 5.2.i della raccomandazione n. R (87) 15.
2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, l’, paragrafo 3, e gli , i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’ un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dati ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali diverse da quelle designate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che intendono servirsene. Ciascuno Stato membro adotta misure speciali per garantire la sicurezza dei dati trasferiti a servizi situati al di fuori del proprio territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all’autorità comune di controllo di cui all’.
Storico versioni
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