Art. 12
In vigore dal 30 nov 2009
1. I membri nazionali di Eurojust, i loro aggiunti, assistenti e il personale specificamente autorizzato hanno il diritto, nei limiti del loro mandato e ai fini dell’adempimento dei compiti di Eurojust, di accedere ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a norma degli , e di consultarli.
2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust, da suoi aggiunti, assistenti o dal personale specificamente autorizzato riveli la presenza di una corrispondenza tra le informazioni trattate da Eurojust e una registrazione nel sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la registrazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a paesi e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la registrazione.
3. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (6) concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali di Eurojust, dei loro aggiunti, dei loro assistenti e del personale specificamente autorizzato, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.
4. Nessuna parte del sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali di Eurojust, i loro aggiunti, assistenti e il personale specificamente autorizzato può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del sistema informativo doganale viene scaricata.
5. L’accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali di Eurojust, ai loro aggiunti, ai loro assistenti e al personale specificamente autorizzato e non si estende ad altro personale di Eurojust.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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